La Cassazione riconosce validità ai contratti pre-matrimoniali che regolano rapporti economici

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La Suprema Corte ha, recentemente, con la sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012, confermato l'inversione di tendenza relativamente al riconoscimento e soprattutto alla liceità degli accordi pre-matrimoniali esclusivamente per regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.
Come è noto, in Italia, al contrario che in altri Stati, dove detti accordi svolgono una proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e divorzili, la giurisprudenza è orientata a ritenerli nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992). Tale orientamento è criticato da parte della dottrina, in quanto trascurerebbe di considerare adeguatamente i principi del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale. Giurisprudenza più recente, anche della stessa Corte, ha invece sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all’ordine pubblico (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n. 5302/2006).
Nella sentenza di cui in oggetto, la Corte rileva come "il patto sottoscritto dai coniugi sia, in definitiva un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque un accordo (rectius: un vero e proprio contratto) caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali". In altri termini, la Corte ritiene legittimo un accordo di tale genere solo se relativo alla regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Infatti, resta comunque valido il principio secondo il quale siano da considerare illeciti gli accordi prematrimoniali che contravvengono al principio di indisponibilità degli status e dell'assegno di divorzio. Un piccolo passo verso l'allineamento con gli altri Paesi.

 


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